-
Articolo 1
È costituita ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’articolo 36 e seguenti c.c., un’Associazione di volontariato a fini culturali senza fine di lucro denominata: “Pro-Test Italia”. -
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Milano. L’Associazione è apolitica e apartitica. L’Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2032 e si intende tacitamente prorogata di 20 anni ad ogni scadenza salvo diversa delibera dell’assemblea dei Soci. -
Articolo 3
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di divulgare e promuovere al grande pubblico le corrette conoscenze sulla ricerca biomedica e sulla sperimentazione in vivo ed in vitro, evidenziandone le potenzialità ed i limiti, alla luce delle più recenti scoperte scientifiche nel campo. L’Associazione si propone anche di promuovere la ricerca in campo biomedico, come metodo per incrementare le conoscenze sul mondo che ci circonda e migliorare la salute dei pazienti, con particolare riguardo alle malattie genetiche, rare ed invalidanti.
A maggior chiarimento, scopi primari sono: la divulgazione al grande pubblico della norme che sottendono alla sperimentazione in vivo ed in vitro, la diffusione delle ultime scoperte scientifiche nel settore della ricerca biomedica, la salvaguardia della sperimentazione biomedica, in tutte le sue forme e la promozione della ricerca in ambito biologico, farmacologico e medico.
Per la realizzazione dello scopo sociale, l’Associazione può:
- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni tipo;
- promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
- sviluppare l’attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri, testi, dispense, notiziari, brochure ed indagini;
- redarre articoli divulgativi da destinare a siti web, social network, blog e riviste, sia rivolte al grande pubblico che ad un pubblico di professionisti;
- farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’Associazione;
- istituire borse di studio;
- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori, di enti o fondazioni, anche a livello internazionale;
- collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni coi quali condivida gli scopi istituzionali;
L’Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
Ai fini delle sue attività l’Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.
-
Articolo 4
I Soci di dividono in Ordinari, Fondatori, Junior, Benemeriti ed Onorari.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo con voto unanime.
Vengono considerati Fondatori i Soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo oppure che hanno aderito all’Associazione nei primi 45 giorni dalla costituzione.
I Soci Benemeriti sono i Soci che hanno contribuito in maniera eccezionale agli scopi dell’Associazione, e vengono nominati dal Consiglio Direttivo con voto unanime.
I Soci Junior sono quelli di età inferiore ai 18 anni compiuti.
Il Consiglio Direttivo, nella sua unanimità, può nominare Soci o Presidenti Onorari. Gli eventuali Presidenti Onorari hanno potere consultivo, ma non votano le delibere del Consiglio.
Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa e all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo può decidere quote differenziate per le varie categorie di Soci.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
-
Articolo 5
I Soci cessano di appartenere all’Associazione oltre che per morte, per dimissioni e per decadenza.
Il recesso del Socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo contro i soci:
- che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
- che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall’assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
- che non adempie i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l’Associazione;
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Il ricorso verrà discusso dall’assemblea, presieduta dal Presidente e/o dal Vicepresidente nonché dai Consiglieri tutti.
Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall’assemblea tramite l’esercizio del voto uninominale. Il Socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
-
Articolo 6
Sono organi dell’Associazione:
- l’assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori, ove nominato;
-
Articolo 7
L’assemblea è formata da tutti i Soci.
L’assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno la metà dei Soci più uno.
La partecipazione all’assemblea può avvenire anche tramite videoconferenza o altri strumenti informatici di comunicazione che il Consiglio Direttivo giudichi adeguati e che favoriscano la partecipazione all’assemblea del maggior numero di Soci.
L’assemblea si radunerà almeno una volta all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:
- alle modifiche dello Statuto;
- all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Revisori;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre;
Il Presidente dovrà convocare ulteriori assemblee qualora richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno i quattro decimi, arrotondati per eccesso, dei Soci.
-
Articolo 8
L’assemblea è convocata mediante invio di lettera od e-mail a tutti i Soci con l’indicazione dell’ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione.
Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio. Tuttavia nessun Socio può rappresentare più di altri due Soci. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
-
Articolo 9
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’assemblea, composto da tre a cinque membri, scelti tra i Soci Ordinari, Benemeriti o Fondatori, che dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Consiglio si intenderà decaduto.
-
Articolo 10
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio può delegare in parte i suoi poteri anche a persone estranee all’Associazione. Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio.
È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno un Presidente, un segretario ed un Vicepresidente / Tesoriere. Ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione.
-
Articolo 11
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.
-
Articolo 12
Il Comitato Scientifico è composto da tre o cinque membri scelti dal Consiglio Direttivo, laureati in materie scientifiche (biologia, biotecnologie, farmacia, medicina, medicina veterinaria). Compito del Comitato Scientifico è di redigere materiali informativi o comunque verificarne la correttezza scientifica, nel caso di materiale proposto da altri Soci. Il Comitato Scientifico prende parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto. I membri del Comitato Scientifico tengono i contatti con le altre associazioni scientifiche e si mantengono sempre aggiornati dal punto di vista scientifico. Tutti i membri del Comitato Scientifico devono avere una buona conoscenza dell’Inglese.
-
Articolo 13
È facoltà dell’assemblea nominare un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Almeno un membro del Collegio deve essere un Socio, gli altri possono anche essere persone esterne all’Associazione.
-
Articolo 14
L’esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 Maggio il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 3.
-
Articolo 15
Il patrimonio sociale è costituito:
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei Soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
- da eventuali beni mobili od immobili;
- da eventuali avanzi di gestione;
-
Articolo 16
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’articolo 27 c.c.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all’articolo 27 c.c.;
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a associazioni con fini similari o a enti di ricerca biomedica.
-
Articolo 17
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e le leggi in materia.