La sperimentazione animale a fini cosmetici in Europa: quasi del tutto proibita, lo sarà definitivamente nel 2013!

Premesso che noi siamo solo favorevoli alla sperimentazione animale in ambito biomedico, ci sentiamo in dovere di affrontare l’argomento sulla sperimentazione animale a fini cosmetici.

Spesso, infatti, le argomentazioni di chi è contro la sperimentazione animale ricadono nella diffusa credenza che esistano ancora test cosmetici sugli animali: c’è chi parla di creme spalmate negli occhi dei conigli, di rossetti fatti ingurgitare alle cavie (queste storie le abbiamo lette nei commenti alla nostra pagina), e ci sono anche foto che hanno avuto un’enorme diffusione virale su internet; vi ricorderete sicuramente il famoso coniglio che aveva subito test cosmetici dei prodotti Loreal, alopecico (senza peli), con la pelle eritematosa e rossa.

Coniglio malato spacciato per vittima di test cosmetici

Questa foto viene spacciata come un risultato di un test. In realtà la foto è stata presa dal sito di una clinica veterinaria e ritrae un’animale con una brutta infestazione di Psoroptes cuniculi, un parente dell’acaro della scabbia umana. La foto, quindi, non è quella di un coniglio dopo il test di un cosmetico ma bensì di un coniglio con la scabbia.

In Europa, per quanto riguarda la sperimentazione animale a fini cosmetici, possiamo fare un piccolo resoconto:
  • dal 2005 non si sperimentano più prodotti finiti
  • dal 2009 non si sperimentano più ingredienti o combinazioni di ingredienti
  • dal Marzo 2013 non si sperimenterà più nemmeno per tossicità cronica e dalla stessa data sarà anche vietato commercializzare sul territorio europeo cosmetici che siano stati testati su animali altrove

Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 stabilisce il divieto della realizzazione di sperimentazioni animali all’interno dell’Unione Europea a fini cosmetici, sia per quanto riguarda i prodotti finiti che gli ingredienti, comprese le loro combinazioni. Vieta inoltre l’immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale e “prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale“. Per cosmetici intende inoltre “sostanze o miscele di sostanze destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero, unghie, ecc.), oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei“.

La normativa si riferisce ovviamente alle sperimentazioni nuove, e non alle formulazioni già sperimentate in passato. Un cosmetico che contenga un ingrediente testato su animali precendentemente alla normativa (e da allora in poi considerato un componente “sicuro”) può essere impiegato nelle formulazioni nuove senza alcun ulteriore test.
Prima di questa normativa, il prodotto finito che conteneva diverse sostanze già dimostrate come sicure doveva essere testato, con l’idea che l’interazione di queste sostanze potesse portare a un prodotto non necessariamente sicuro; ora questo nuovo test è stato proibito.

La normativa Italiana è reperibile direttamente sul sito di e-government dello Stato Italiano.

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